Il “marchio storico di interesse nazionale” considerato da molti uno strumento atteso da tempo, mentre da altri un tentativo di monopolizzare brand italiani che hanno fatto storia, in ogni caso ha sicuramente destato l’attenzione generale.
Il D.L. 30 Aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella legge del 28 Giugno 2019 n. 58, che all’articolo 31 ha previsto l’inserimento dell’art. 11-ter nel Codice di Proprietà Industriale Italiano, introduce il nuovo strumento del “marchio storico di interesse nazionale”.
Si tratta di una categoria che non ha mai avuto precedenti nel diritto italiano e che, tutt’ora, è di non facilissima individuazione: nell’immaginario collettivo sono i marchi che hanno fatto la storia dell’Italia, in concreto possono accedere al Registro tutti quei marchi che siano stati registrati e continuativamente rinnovati (presso l’Ufficio Italiano brevetti e Marchi) per almeno 50 anni; ma anche quei marchi che siano stati usati per almeno 50 anni (e qui la faccenda diventa più complicata, almeno a livello di prove dell’uso).
Inoltre tali marchi devono anche essere stati registrati o usati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio Italiano.
È stato quindi istituito, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale a cui possono essere iscritti i marchi storici italiani su richiesta del titolare (o del licenziatario esclusivo).
Sicuramente pochi marchi potranno accedere a tale Registro – infatti al momento i marchi iscritti sono 13 – ma probabilmente questo è uno degli obiettivi del Legislatore: scremare l’enorme numero dei marchi e identificare quelli che hanno un valore storico concretamente legato al territorio Italiano e contribuire al loro “benessere”.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, inoltre è stato istituito il logo “Marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel registro di cui sopra potranno utilizzare per finalità commerciali e promozionali.
Tale marchio potrà essere affiancato al marchio dell’azienda, iscritto nel registro speciale, ma solo per i prodotti a cui questo si riferisce.
In ogni caso, non è inverosimile supporre che tale promozione potrà avere un certo appeal nel consumatore italiano e non solo.
Per le imprese che possono vantarsi di possedere un marchio che rientri in tale categoria, inoltre, sono previsti anche vantaggi di natura economica. L’obiettivo è la valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa.
Infatti, a tale scopo, è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il “Fondo per la tutela dei Marchi Storici di interesse nazionale”.
Tale Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese ed è pensato per aiutare le imprese, contribuendo al superamento di momenti di difficoltà economica e al fine primario di evitare di far cessare l’attività dell’impresa nel territorio Italiano o di vederla delocalizzata in altro paese con conseguente perdita di posti di lavoro.
A seguito di richiesta da parte del titolare di una azienda, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l’individuazione degli interventi mediante le risorse a disposizione del Fondo.
La richiesta al Fondo prevede precisi requisiti di comunicazione al MISE, alcuni dei quali prevedono, che il richiedente dettagli:
a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione
b) le eventuali azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all’uscita
c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente
d) le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto e ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi
e) l’obbligo per il titolare (o licenziatario esclusivo), nel caso in cui la procedura di acquisto si concluda senza esito, di collaborare con il MISE per individuare attività sostitutive per la reindustrializzazione e l’utilizzo del marchio storico
f) la subordinazione del titolare (o licenziatario esclusivo) alla valutazione del MISE per l’assegnazione di stanziamenti dal Fondo
g) l’esistenza di una sanzione amministrativa – da 5.000 a 50.000 euro – nei confronti del titolare dell’impresa per violazione degli obblighi informativi.
Indubbiamente l’iscrizione al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale offre una serie di vantaggi, ma altrettanto sicuramente gli obblighi imposti ai titolari sono onerosi: solo il tempo potrà dire se il Registro dei Marchi di Interesse Storico offrirà un reale vantaggio alle aziende italiane.”
Autore: Elena Brioschi, Trademark Attorney, Murgitroyd Milano – Verona, Alumna Master CUOA